Comune di Buguggiate - Ufficio tributi - ICI 2009 –
Il Decreto Legge n.
93/2008, convertito in Legge n. 126/2008, prevede che a decorrere dal 2008 sono
escluse dal versamento ICI le seguenti unità immobiliari:
l’unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, adibita ad abitazione principale purchè l’immobile sia classificato nelle categorie catastali da A02 a A07.
Se l’unità immobiliare perde o acquista il requisito di abitazione principale in corso d’anno, l’imposta dovrà essere normalmente versata. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
l’unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, posseduta dal coniuge separato che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tali agevolazioni si applicano a condizione che il contribuente non possegga in Buguggiate un altro immobile destinato ad abitazione principale.
l’unità immobiliare ad uso abitativo, comprensiva delle pertinenze, concesse in comodato a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado (figli, genitori, nonni, nipoti di nonni e fratelli), se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Per ottenere tale agevolazione, gli interessati devono presentare istanza su modulo fornito dal Comune da presentare una sola volta. Il diritto all’agevolazione si ha dal primo versamento successivo alla presentazione dell’istanza.
Rimangono escluse dal beneficio le
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A01 (abitazioni
signorili), A08 (abitazioni in ville) e A09 (castelli e palazzi).
L’imposta andrà versata:
· sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 11424215 intestato a "Comune Buguggiate-Servizio Tesoreria Ici 21020 Buguggiate" compilando in ogni sua parte il bollettino allegato;
· tramite modello F24;
·
Tramite versamento ON-LINE collegandosi al sito
alla sezione Prodotti Banco Posta
/ pagamento bollettini / paga l’ICI online. Il servizio consente di pagare
online l’ICI tramite il Conto BancoPosta, le carte di credito VISA e MasterCard
e la carta prepagata delle poste.
La cifra dovuta va arrotondata
all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi, o per
eccesso se superiore.
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TERMINI DI VERSAMENTO
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PRIMA
RATA |
UNICA
RATA |
SECONDA
RATA |
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· versamento pari al 50% dell’imposta dovuta. |
· versamento pari al 100% dell’imposta dovuta. |
· versamento pari al restante 50% dell’imposta dovuta. |
DESCRIZIONE |
ANNO 2009 |
ANNO 2008 |
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Aliquota Abitazione principale solo per categorie A01-A08-A09 |
5,00 per mille |
5,00 per mille |
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Aliquota ordinaria fabbricati |
7,00 per mille |
7,00 per mille |
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Aliquota ordinaria aree
edificabili |
6,30 per mille |
6,30 per mille |
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Detrazione abitazione
principale |
€. 103,29 |
€. 103,29 |
<
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
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DESCRIZIONE AREA |
VALORE AL MQ. |
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ZONE RESIDENZIALI DI
COMPLETAMENTO: |
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Edificabilità Fino a 0,60
Mc/Mq cat. B3/A2 |
€. 43,03 (quarantatre/03) |
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Edificabilità da 0,60 a
1,00 Mc/Mq cat. B2 |
€. 67,58 (sessantasette/58) |
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Edificabilità da 1,00 a
1,50 Mc/Mq cat. B1 |
€. 98,34 (novantotto/34) |
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ZONE PRODUTTIVE: |
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Rapporto copertura fino al
35% cat. D1.1-D2-D3 |
€. 70,65 (settanta/65) |
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Rapporto copertura dal 35%
al 50% cat. D1.0 |
€. 86,05 (ottantasei/05) |
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LOTTIZZAZIONI: |
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Valore comprensivo di aree
e standard cat. C |
€. 61,46 (sessantuno/46) |
L’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI relativa alle unità immobiliari per le quali sia stata acquisita la proprietà o altro diritto nel corso del 2008, è stato soppresso.
Permane, tuttavia, l’obbligo di dichiarazione in tutti quei casi in cui si siano verificate variazioni rilevanti ai fini del computo dell’imposta non rilevabili dagli atti soggetti a trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e catastali come ad esempio:
- l’immobile adibito ad abitazione che acquista o perde il requisito di abitazione principale;
- il contribuente che acquista o perde il diritto di abitazione dell’immobile;
- l’immobile che acquista o perde il requisito di inagibilità/inabitabilità;
- l’immobile che ha perso o ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
- l’immobile di nuova costruzione;
- l’immobile che ha variato la rendita catastale a seguito di modifiche strutturali, ristrutturazioni, recuperi edilizi, accorpamento/scissione dell’unità immobiliare, cambio di destinazione d’uso;
- l’immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’immobile che ha acquisito o ha perso la
caratteristica della ruralità;
- la modifica del valore contabile di un fabbricato industriale di categoria D sfornito di rendita catastale ed interamente posseduto da imprese;
- l’attribuzione di rendita di un fabbricato industriale di categoria D interamente posseduto da imprese;
-
un terreno agricolo che diventa un’area fabbricabile e viceversa;
- il valore venale dell’area fabbricabile che subisce modificazioni;
- l’area è divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
ed in tutti gli altri casi previsti dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della denuncia ICI pubblicate sul sito internet del comune.
La dichiarazione deve essere presentata o spedita all’ufficio tributi entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
MODULISTICA
istruzioni dichiarazione ICI
autocertificazione immobili inagibili
INFORMAZIONI
Per informazioni e ricevimento del
pubblico l’Ufficio Tributi è a disposizione nei giorni di lunedì dalle 17.00
alle 18.00, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il sabato
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 su appuntamento.
Tel. 0332/459166 Fax. 0332/459356
e-mail: serviziotributi@comunebuguggiate.it